
ROMA - 9-6-2025 -- La Corte costituzionale, con la sentenza 78/2025 dello scorso 3 giugno, ha dichiarato l’incostituzionalità del terzo comma dell’art. 30-bis della Legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario) nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di cui all'art. 30 è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro quindici giorni.
Stiamo parlando dei permessi di necessità previsti dall’art. 30 della Legge 354/1975. Il caso ha riguardato un detenuto che aveva chiesto un permesso di necessità per effettuare una visita urgente alla sorella affetta da tumore e praticamente in fin di vita. Il permesso è stato negato dal magistrato di sorveglianza e, in questo caso, la legge prevede che può essere fatto reclamo al Tribunale di sorveglianza, allegando la documentazione necessaria, entro ventiquattro ore.
Ma in ventiquattro ore è praticamente impossibile sia al detenuto che al difensore del detenuto reperire la documentazione utile a poter dimostrare la necessità della concessione del permesso.
Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha rimesso quindi la questione innanzi la Corte costituzionale che si è pronunciata favorevolmente con sentenza del 3 giugno 2025.
Ad avviso della Corte costituzionale, il termine di ventiquattro ore è inadeguato a garantire il diritto di difesa del detenuto, con conseguente violazione dell’art. 24 Cost. La Corte costituzionale fa quindi riferimento al termine generale di quindici giorni previsto dall’art. 35-bis dell’Ordinamento penitenziario.
Da adesso in poi, quindi, nel caso di diniego di un permesso di necessità chiesto da un detenuto, il termine per il reclamo da effettuare al Tribunale di sorveglianza sarà di quindici giorni e non più ventiquattro ore per permettere al detenuto e al suo difensore di produrre adeguata documentazione che giustifichi la richiesta del permesso.


